Trento, 25 marzo 2007 
              (Cinquantesimo anniversario  
              della firma 
            dei Trattati di Roma) 
            DISEGNO DI LEGGE 
            Disposizioni riguardanti  
            i 
            rapporti tra  
            la 
            Provincia autonoma di Trento  
            e l’Unione europea 
            Relazione 
            Il 25 marzo 1957 i rappresentanti di Italia, Francia,  Repubblica federale di Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmavano a Roma  i Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della CEEA o Euratom  (Comunità europea dell'energia atomica). Il successo dei primi anni di attività  della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), nata il 18 aprile  1951 sulle ceneri di un’Europa messa in ginocchio dalla seconda guerra mondiale  per iniziativa degli stessi Paesi dopo che Robert Schuman, il 9 maggio 1950, ne  aveva lanciato l’idea elaborata da Jean Monnet, aveva dunque convinto i  promotori a proseguire sulla strada dell’integrazione europea, superando le  difficoltà sorte in seguito alla mancata ratifica del trattato istitutivo della  Comunità europea di difesa (CED), pur stipulato il 17 maggio del 1952. Pochi  giorni dopo, il 17 aprile 1957, il quadro degli accordi fu completato con altri  quattro importanti protocolli (sul funzionamento delle corti di Giustizia e sui  privilegi e sulle immunità della CEE e della CEEA). 
                          Un processo preconizzato dai “padri fondatori” tra i quali  per esigenze di sintesi ricordiamo, oltre a Schuman, Alcide Degasperi e Konrad  Adenauer (tra gli italiani dovremmo però ricordare anche Luigi Einaudi e  Altiero Spinelli, per limitarsi al secondo dopoguerra).  
                          Nel corso del primo mezzo secolo di vita, celebrato a  Berlino il 25 marzo 2007 con la firma di un nuovo importante documento,  l’Europa ha raggiunto risultati straordinari affiancati da altrettanto cocenti  delusioni, la più grande delle quali è stata probabilmente l’impotenza politica  ed operativa in occasione della guerra nei Balcani (Alex Langer scriveva, prima  ancora che gli eventi precipitassero, che “l’Europa nasce o muore a Sarajevo”…)  seguita dalla bocciatura del testo di Costituzione da parte degli elettori di  Olanda e Francia. Tra i risultati positivi vi sono senz’altro la pace duratura,  lo sviluppo economico e sociale, la cittadinanza unica, la libertà di  circolazione di persone, capitali, merci e servizi, l’Euro – anche se per ora  limitatamente ad alcuni stati – le iniziative in materia energetica, di tutela  dei diritti dell’uomo, dell’ambiente e dei consumatori, di scambio culturale ed  universitario, eccetera.  
            Il successo dell’Unione Europea, così come si chiama dopo  l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, è senz’altro nelle cifre dei  Paesi aderenti: 27 Stati, con l’ultimo allargamento ad est e l’inclusione di  Romania e Bulgaria, con circa 500 milioni di persone. Un grande spazio di  democrazia, un mercato di rilevanti dimensioni, un “faro per l’umanità”, se  saprà ritrovare unità e visione alta dello sviluppo umano. E’ vero che il  percorso di una vera integrazione è ancora lungo e manca ancora una carta  costituzionale chiara e condivisa, che ridefinisca i ruoli ed il funzionamento  delle diverse istituzioni nonché i rapporti tra gli Stati e l’Europa. Ma molta  strada è stata fatta e sull’ideale bilancia i vantaggi prodotti  dall’appartenenza all’UE sono probabilmente superiori agli svantaggi da questa  derivati. Insomma, oggi più che mai c’è bisogno dell’Europa, in Italia e nel  mondo, soprattutto nei paesi impoveriti. 
            Il processo di integrazione europea è stato di notevole  importanza anche per la Provincia autonoma di Trento, non solo perché il  Trentino ha dato i natali ad uno dei “padri” dell’Europa, ma soprattutto perché  il Trentino, da regione geograficamente e storicamente marginale, si è potuto  progressivamente ritrovare “al centro” dell’Europa – dei suoi traffici, delle  sue dinamiche di incontro e confronto - in particolare dopo l’ingresso  dell’Austria (1994) nell’Unione europea. Il Trentino ha saputo spesso  valorizzare bene questa sua collocazione geografica e la sua specialità  autonomistica ponendo solide basi di collaborazione non solo istituzionale con  gli altri Paesi e le altre regioni limitrofe, impiegando molte delle risorse di  origine comunitaria, adattando le proprie strutture ed i propri servizi alle  iniziative europee, anche per quanto riguarda le attività proprie della  pubblica amministrazione, non ultima l’apertura di un proprio ufficio di  rappresentanza a Bruxelles assieme a Bolzano ed Innsbruck.  
            Anche il Consiglio provinciale di Trento ha fatto in questi  ultimi anni la propria parte: a seguito dell’approvazione di un’apposita  proposta di mozione, la n. 10 del 22 gennaio 2004 – “Europa: il nostro passato,  il nostro presente, il nostro futuro” - presentata a firma dei consiglieri  Roberto Bombarda e Marcello Carli ha provveduto alla modifica del regolamento  interno prevedendo l’istituzione della Commissione per i Rapporti  internazionali e con l’Unione europea. Commissione alla quale anche il presente  disegno di legge riconosce alcuni compiti di rilievo. 
            Il motivo che ci ha portato a proporre il presente disegno  di legge è molto semplice: a fronte di un tema di grande importanza – ed il  tema “Europa” non è solo grande, ma anche di straordinaria importanza  strategica per il futuro della nostra autonomia tanto che proprio Degasperi  ricordava che “l’Europa deve essere sempre all’ordine del giorno” – occorre anche  formalmente operare con norme di chiara riconoscibilità e valore, stabilendo le  forme per la partecipazione della Provincia alla fase ascendente della  formazione del diritto comunitario e garantendo nel contempo efficienza,  efficacia, informazione, trasparenza e partecipazione al processo di  adeguamento della legislazione trentina alle norme comunitarie. Ciò soprattutto  in considerazione della responsabilità che le istituzioni provinciali portano  nei confronti della comunità locale ed in particolare delle giovani  generazioni, i nuovi “cittadini europei”, che saranno chiamati ad integrarsi  nel Vecchio continente per farlo diventare sempre di più un punto di  riferimento per la Pace e lo sviluppo del mondo intero. E tutto questo anche  alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, delle più recenti  leggi nazionali ed anche di iniziative originali promosse da altre regioni, sia  a statuto ordinario che speciale, come ad esempio le cosiddette “leggi  comunitarie” di adeguamento.  
            In questa materia esiste già una legge provinciale (la n. 16  del 1998) limitata però solo agli aspetti organizzativi. Inoltre esistono due  disposizioni collocate in leggi finanziarie: l'art. 2 della L.P. n. 4 del 1994  e l'art. 9 della L.P. n. 1 del 2005. Dal punto di vista tecnico, anche con  riguardo alla semplificazione del sistema normativo, si è  ritenuto pertanto opportuno disciplinare la materia in maniera organica,  in un solo provvedimento. Lo abbiamo fatto riscrivendo nel disegno di legge le  disposizioni in materia comunitaria sopra citate e abrogando contestualmente le  leggi o gli articoli dove sono collocate oggi. Quello della legge comunitaria è  un problema complesso, che in fase di predisposizione del disegno di legge ha  meritato un approfondimento. A livello statale, dov'è nato, lo strumento è  stato giustificato soprattutto dall'esigenza di adempiere a una serie di  obblighi in passato trascurati, e di farlo usando lo strumento della delega  legislativa, incidendo - in maniera più o meno vasta - su varie materie e su diversi  provvedimenti. Questo però ha comportato un inconveniente: la legge comunitaria  è venuta a configurarsi come un'altra legge omnibus, che si è aggiunta alle  finanziarie ed alle leggi di semplificazione. La loro giustificazione, fra  l'altro, è stata spesso giustificata da una situazione di emergenza  (finanziaria ecc.) che non dovrebbe essere permanente. Per imitazione il  modello s'è diffuso in alcune regioni. Secondo l’autorevole parere espresso  dall’Ufficio legislativo del Consiglio provinciale di Trento in fase di stesura  del presente testo, si tratterebbe di un'imitazione acritica, se non altro  perché non è detto che le regioni siano in costante ritardo sugli adempimenti  comunitari, e perché esse non possono ricorrere alla delega legislativa.  Mancherebbero quindi le principali ragioni giustificative dello strumento, e  acquisterebbero maggior peso i suoi inconvenienti. Le leggi comunitarie  provinciali paiono dunque sconsigliabili, sia per l'intrinseca eterogeneità e  la dubbia utilità dello strumento (sarebbe consigliabile intervenire adeguando  al diritto comunitario le specifiche leggi di settore), sia perché il nostro  sistema istituzionale s'è evoluto secondo criteri autonomi, che rispondono  comunque - almeno in buona parte, e in maniera diversa - alle esigenze di  adeguamento al diritto comunitario. Esigenze di altro tipo potrebbero invece  essere recuperate con strumenti diversi, come per esempio le relazioni previste  all’articolo 3. 
            Il disegno di legge viene qui proposto suddiviso in quattro  capi, corrispondenti rispettivamente: alla funzione di partecipazione della  Provincia ai procedimenti normativi europei ed all’attuazione della normativa  comunitaria; all’istituzione ed al funzionamento dell’ufficio per i rapporti  con l’Unione europea; alle indicazioni in materia di iniziative di interesse  comunitario; alle disposizioni finali riguardanti l’abrogazione di una serie di  articoli e leggi che qui vengono meglio ridefiniti e riuniti organicamente,  nonché la copertura finanziaria del provvedimento. 
            Per quanto riguarda la partecipazione della Provincia alla  fase ascendente della formazione degli atti comunitari, viene qui proposto,  all’articolo 2, un meccanismo che è centrato sull'unità dell'indirizzo politico  e sulla sua manifestazione da parte del presidente della Provincia, rendendo  implicitamente superfluo il passaggio per il tramite della conferenza dei  presidenti dei consigli che d'altronde non è obbligatorio, pur non potendo  comunque essere escluso a priori, dato che è stabilito da una legge statale. 
            Di particolare significato ci appare anche l’articolo 3, che  impegna il presidente della Provincia di Trento a relazionare al Consiglio,  entro il termine del 15 febbraio, relativamente ad una serie di funzioni  esercitate dalla Provincia medesima, come ad esempio la conformità  dell’ordinamento provinciale al diritto comunitario, l’attuazione dei programmi  cofinanziati dall’Unione europea, gli atti comunitari da applicare o eseguire  in via amministrativa, eccetera.  
            Negli articoli da 4 a 9 sono state riprese, con minimi  adattamenti formali, le altre disposizioni provinciali oggi in vigore che  riguardano l'Unione europea. Ciò per ridisciplinare complessivamente e in  maniera organica l'intera materia. In tal modo l'iniziativa può assumere più  peso politico: non si tratta di un intervento puntuale, ma piuttosto di una  “rimeditazione” delle questioni europee e la stessa Giunta provinciale potrebbe  usare questo strumento per inserirvi altre disposizioni in materia.  
            All’art. 4 è stato qui ripreso l'art. 1 della l.p. n. 16 del  1998: oltre a qualche aggiornamento e precisazione di cui era bisognoso - come  pure gli articoli successivi - pareva significativo renderlo più cogente. Ad  esempio, la Giunta non è più “autorizzata” a costituire l'ufficio, cosa fra  l'altro per cui non era necessaria alcuna autorizzazione, ma “deve”  costituirlo. Riteniamo quindi di particolare significato in termini culturali  gli articoli 8, 9 e 10, per il loro fondamentale ruolo di attuatori e promotori  a livello provinciale delle iniziative e dei programmi europei e per favorire,  in vario modo, la conoscenza delle istituzioni e dei processi normativi a  favore della cittadinanza ed in particolare delle giovani generazioni. 
            Descrizione del disegno di legge
            
             
            L’articolo 1 detta le finalità del disegno di legge. 
             L’articolo 2 illustra le modalità attraverso le quali gli  organi consiliari possono partecipare ad attività di rilievo comunitario,  impegnando di conseguenza il presidente della Provincia. 
                          Con l’articolo 3 si obbliga lo stesso presidente a riferire  annualmente al Consiglio provinciale su una serie di argomenti, riguardanti in  particolare i rapporti tra la Provincia e le istituzioni comunitarie, nonché  sull’adeguamento delle norme trentine alla legislazione comunitaria. 
                          Gli articoli 4, 5 e 7 riguardano l’istituzione ed il  funzionamento dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles, mentre l’articolo 6  entra nello specifico dei tirocini che lo stesso ufficio deve promuovere per  favorire “la partecipazione del Trentino al processo d’integrazione europea e  per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni  comunitarie”. 
                          L’articolo 8 si occupa dell’attuazione dei programmi di  interesse comunitario in Trentino, mentre l’articolo 9 riguarda il  cofinanziamento da parte provinciale di iniziative sulle quali interviene  finanziariamente anche l’Unione Europea. 
                          L’articolo 10 indica le iniziative promozionali che la  Provincia è chiamata ad adottare per promuovere e favorire la conoscenza  dell’Europa da parte della popolazione locale ed in particolare da parte dei  giovani. 
                          Con l’articolo 11 si abrogano articoli o leggi che vengono  ad essere inseriti e meglio definiti nel presente disegno di legge, mentre con  l’articolo 12 si detta la dispozione finanziaria. 
            cons. Roberto Bombarda 
              cons. Giuseppe Zorzi, cons. Giorgio Casagranda 
              cons. Enzo Bassetti, cons. Mario Magnani 
              cons. Giuseppe Parolari, cons. Marcello Carli 
          cons. Caterina Dominici, cons. Luigi Chiocchetti  | 
           
            Disegno di legge 
            Capo I - Partecipazione della Provincia ai procedimenti  normativi europei e attuazione della normativa comunitaria 
            Art. 1 - Finalità 
                          1. Questo capo disciplina la partecipazione della  Provincia autonoma di Trento ai procedimenti normativi dell'Unione europea e  l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
            Art. 2 - Partecipazione della Provincia ad attività di  rilievo comunitario 
                          1. I competenti organi consiliari possono adottare atti  d'indirizzo rivolti al Presidente della Provincia: 
                          a) sui ricorsi da proporre alla corte di giustizia  delle Comunità europee contro atti normativi comunitari, con le modalità  previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131  (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 
            b) sulla posizione della Provincia nelle delegazioni  governative che partecipano alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e  dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, nei limiti e con le  modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003; 
            c) sulla posizione della Provincia nei tavoli di  coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede  di Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio  2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo  normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi  comunitari); 
            d) sui progetti di atti normativi comunitari pervenuti  ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 11 del 2005, nei termini  previsti dal comma 3 dello stesso articolo 5; 
            e) sulla posizione della Provincia riguardante i  progetti di atti normativi comunitari da sottoporre alla Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi  dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n. 11 del 2005; 
            f) sulle osservazioni riguardanti decisioni delle  Comunità europee da formulare ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge  n. 11 del 2005. 
            2. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio  sul seguito degli atti d''indirizzo approvati ai sensi del comma 1; i  competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per i Rapporti  internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale possono  chiedere al Presidente della Provincia ulteriori informazioni in proposito. 
            Art. 3 - Relazioni al Consiglio provinciale
            
            1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente  della Provincia trasmette al Consiglio provinciale una relazione relativa  all'anno solare precedente, in cui: 
                          a) riferisce sulla conformità dell'ordinamento  provinciale al diritto comunitario, sulle procedure comunitarie contenziose e  precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che  derivano alla Provincia dall'Unione europea, sull'attuazione delle politiche  europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale  e transfrontaliero; 
            b) elenca, in particolare, i provvedimenti notificati  alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di stato, e  riferisce sulla loro compatibilità con queste disposizioni; 
            c) riferisce sulle posizioni prese dalla Provincia in  sede di partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi  comunitari e sul loro seguito; 
            d) individua le disposizioni legislative da abrogare,  modificare o approvare per eseguire o applicare atti normativi comunitari,  sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e altri atti della  Commissione europea, dando indicazioni sui tempi necessari per la loro  elaborazione e sulle conseguenti iniziative della Giunta provinciale; 
            e) individua gli atti normativi comunitari ancora da  applicare o eseguire in via amministrativa; 
            f) elenca le disposizioni legislative, regolamentari e  gli atti amministrativi generali che hanno applicato o eseguito atti normativi  comunitari; 
            g) individua gli atti normativi comunitari che non  necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento provinciale è già conforme  ad essi; 
            h) informa sull'attuazione dei programmi provinciali  cofinanziati dall'Unione europea. 
            2. I competenti organi consiliari ed in particolare la  commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio  provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia elementi integrativi  di giudizio sugli argomenti della relazione e adottare atti d'indirizzo in  materia. 
            Capo II - Ufficio per i rapporti con l'unione europea			 
            Art. 4 - Istituzione dell'ufficio 
                          1. Con le modalità stabilite dall'articolo 30 della  legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo  dell'autonomia del Trentino) la Giunta provinciale costituisce un ufficio con  sede a Bruxelles per curare le attività preparatorie, d'informazione e di  documentazione necessarie per svolgere le attività della Provincia che  implicano rapporti con uffici, organi e istituzioni dell'Unione europea. 
                          2. L'ufficio svolge l'attività di collegamento con  l'Unione europea collaborando con altre regioni o enti appartenenti all'Unione  europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi  internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per  consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di  collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel  rispetto della normativa statale in materia. 
            Art. 5 - Personale dell'ufficio e personale assegnato alla  rappresentanza permanente dell'Italia 
                          1. La nomina a direttore dell'ufficio per i rapporti  con l'Unione europea può essere conferita anche a persone estranee  all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del  diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione  all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età,  escludendo il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione  provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di cinque anni.  Il direttore estraneo all'amministrazione è assunto con contratto per una  durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. 
                          2. La contrattazione collettiva provinciale stabilisce  uno specifico trattamento economico per il personale assegnato all'ufficio di  Bruxelles. 
            3. Il personale provinciale designato dalla conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome come esperto presso la  rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato come esperto  presso gli organi dell'Unione europea, è messo a disposizione dei soggetti in  questione. Nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti la Provincia  corrisponde al personale il trattamento economico in godimento, escluso il  trattamento di missione, con oneri a suo carico. Al personale in questione e  nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti, inoltre, spettano gli  emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il  rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, quando  il dipendente è richiamato per esigenze di servizio. 
            Art. 6 - Tirocini formativi 
            1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al  processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di  contatto con le istituzioni comunitarie, presso l'ufficio per i rapporti con  l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento  ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia  di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei  tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. 
            Art. 7 - Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio 
                          1. Se viene istituito un ufficio comune con altre  regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma  2, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti,  relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione  degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la  Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti  per la gestione di attività condivise. 
                          2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle  attività svolte, anche nel caso che venga istituito un ufficio comune, il  direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può stipulare  contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato  per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della  sede di Bruxelles sono stipulati dal direttore dell'ufficio, previa  autorizzazione della Provincia. 
                          3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la  Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato, ai sensi  dell'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in  materia di bilancio di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento),  incaricandone il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il  fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia,  accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità  in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per  il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di  attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979. L'economo  può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi  dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti  correnti, anche cointestati. L'economo é personalmente responsabile anche delle  spese ordinate e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo per la  gestione dell'ufficio comune. Queste spese sono rendicontate secondo quanto è  previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale  n. 7 del 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia  conforme della documentazione giustificativa della spesa al posto degli  originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio a  Bruxelles. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata  sulla base della documentazione di spesa inviata in copia conforme  all'originale. 
            Capo III - Iniziative d'interesse comunitario 
            Art. 8 - Attuazione dei programmi di interesse comunitario 
                          1. La legge finanziaria provinciale autorizza le spese  necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi  nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati  con separata evidenza nel bilancio provinciale. 
                          2. La Giunta provinciale, sentita la commissione per i  Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale  stabilisce i termini e modalità per l'attuazione degli interventi promossi  nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario. 
                          3. Nella realizzazione degli interventi promossi  nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, se è necessario per  gestire le somme assegnate dall'Unione europea per realizzare i progetti  comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla  Provincia sono contabilizzati distintamente e costituiscono un incremento dello  stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi in parola. 
            Art. 9 - Iniziative cofinanziate dall'Unione europea 
            1. Per assicurare il completo utilizzo delle risorse  messe a disposizione dall'Unione europea la Provincia può autorizzare livelli  di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati  dall'Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa a carico  dei soggetti pubblici. complessivamente prevista da questi documenti. 
                          2. In sede di rendicontazione all'Unione europea e allo  Stato italiano la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai  piani finanziari relativi ai documenti di programmazione approvati, assunte per  concorrere all'eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili. 
             3. La quota integrativa di spesa a carico della  Provincia prevista dal comma 1 è autorizzata nel bilancio provinciale ai sensi  della normativa provinciale relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione  europea. 
             4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.  1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della  politica agricola comune, la quota integrativa a carico degli altri soggetti  pubblici può essere iscritta in via anticipata fra le partite di giro del  bilancio provinciale. In caso di mancata acquisizione al bilancio provinciale  di queste quote i relativi oneri sono posti a carico del bilancio con  successiva legge finanziaria. 
                          5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita  la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del  Consiglio provinciale sono determinati i criteri e le modalità di applicazione  di quest'articolo. 
            Art. 10 - Iniziative promozionali 
             1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di  studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione volte alla  promozione dell'unità europea e della conoscenza delle istituzioni e delle  politiche dell’Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative  dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in  collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini la Provincia: 
                          a) adotta un programma annuale di attività; 
             b) concede contributi ai soggetti che realizzano le  iniziative in parola. 
             2. Il regolamento di esecuzione di questa legge,  sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del  Consiglio provinciale, disciplina il programma annuale di attività, le modalità  di concessione dei contributi, la loro entità e detta le altre norme necessarie  per dare attuazione a quest'articolo. 
            Capo IV - Disposizioni finali 
            Art. 11 - Abrogazioni 
                          1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
                          a) articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di  interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; 
             b) articolo 6 della legge provinciale 9 settembre 1996,  n. 8; 
                          c) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme  organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles); 
                          d) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999,  n. 3; 
             e) comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 20  marzo 2000, n. 3; 
                          f) articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001,  n. 3; 
                          g) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002,  n. 1; 
                          h) articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziative  cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.  1; 
                          i) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre  2005, n. 20. 
            Art. 12 - Disposizione finanziaria 
             1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo  10 si provvede con legge successiva. 
                          2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli altri  articoli di questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già  disposte ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 11. 
                      3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al  bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27,  terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia  di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). 
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